Art. 5.
1. Nei semilavorati e negli oggetti in metallo prezioso, la cifra indicante il titolo,
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espresso in millesimi, deve essere racchiusa in figure geometriche le cui forme e dimensioni sono indicate nel regolamento.
2. Per le materie prime, i semilavorati e gli oggetti di platino e di palladio l'impronta del titolo deve essere, rispettivamente, seguita dai simboli «Pt» e «Pd».